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Tirocinio extracurriculare


Il TIROCINIO EXTRACURRICULARE ha la finalità di agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una esperienza formativa a diretto contatto con il mondo del lavoro.

Si differenzia dal tirocinio/stage curriculare, in quanto non costituisce parte integrante del percorso universitario e non consente di conseguire crediti formativi universitari (CFU). E' bene precisare però che un percorso non può e non deve escludere l'altro. Inoltre, alla luce della più recente normativa varata dalla Regione Piemonte nel giugno 2013 (Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2013, n. 74-5911; LR 34/08 artt. 38 - 41),possono svolgere tirocini formativi e di orientamento extracurriculari solo laureati (laurea triennale, magistrale, specialistica) entro 12 mesi dal conseguimento del titolo.

Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro dipendente e non obbliga all’assunzione o alla trasformazione in altra tipologia contrattuale. Tuttavia, in base alle disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 03/06/2013 n. 74-5911, ai tirocinanti extracurriculari spetta un’indennità di partecipazione mensile di 300€ lordi, corrispondente all’impegno massimo di 20 ore settimanali. Tale importo è destinato ad aumentare proporzionalmente all’impegno del tirocinante fino ad arrivare a 600 € mensili nel caso in cui esso sia pari a 40 ore settimanali.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2013, n. 74-5911; LR 34/08 artt. 38 - 41, possono svolgere un tirocinio extracurriculare della durata massima di 6 mesi, soggetti che hanno conseguito da non più di 12 mesi: 
- laurea (triennale e magistrale) e titoli equipollenti;
- master universitari di I e II livello;
- dottorati di ricerca e titoli equipollenti.

Per i laureati da più di 12 mesi la Legge prevede i cosiddetti TIROCINI di INSERIMENTO e REINSERIMENTO mediante soggetti promotori diversi dall’Università. 

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2013, n. 74-5911; LR 34/08 artt. 38 - 41, la durata dei tirocini formativi e di orientamento non può essere superiore a sei mesi proroghe comprese;

Per poter avviare un tirocinio, è necessario che venga stipulata una Convenzione tra l’Università e l’azienda o l’ente  (Soggetto Ospitante) presso cui il tirocinio verrà svolto. Le convenzioni garantiscono la copertura assicurativa (sia per gli infortuni che per la responsabilità civile) per i tirocinanti e disciplinano il rapporto.

È possibile svolgere il tirocinio presso qualsiasi ente, associazione, azienda che abbia stipulato una Convenzione con l’Università o altro Soggetto Promotore, nei limiti indicati dalla normativa di riferimento. Per quanto riguarda i tirocini per i quali l’Università degli Studi di Torino figuri come Soggetto Promotore, la norma di riferimento è la Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2013, n. 74-5911; LR 34/08 artt. 38 - 41, che fissa dei limiti numerici.

Per avviare un tirocinio extracurriculare seguire la procedura per l'attivazione di tirocini extracurriculari.

Durante il tirocinio, il tirocinante compilerà un registro presenze che sarà firmato dal Tutor aziendale, da consegnare all'Ufficio Job Placement al termine del tirocinio.

Al termine dell’attività, il tirocinante, il tutor aziendale e il tutor accademico devono compilare on line, accedendo alla MyUnito Studente (per il tirocinante), alla MyUnito Enti e Imprese (per il tutor aziendale) e alla MyUnito docente (per il tutor accademico), le valutazioni finali del tirocinio.

Alla fine del tirocinio, il tirocinante dovrà consegnare al Job placement anche l'attestazione di tirocinio.

Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio per maternità, infortunio, chiusura collettiva o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Tutor o referente del Soggetto Promotore ed al Tutoredel soggetto ospitante. Il Soggetto Ospitante può interrompere il tirocinio nel caso in cui il tirocinante non rispetti le regole sottoscritte nel progetto formativo.

Per tutti i casi di variazione del tirocinio (sospensione, proroga o interruzione) è necessario informare il Job Placement inviando via fax, via mail o consegnando a mano, l'apposito modulo Variazione Tirocinio, almeno 10 giorni prima, a meno che la sospensione o l’interruzione non siano causati da eventi di forza maggiore (es. incidente che prevede un lungo periodo di degenza). In questo caso, è necessario avvertire l’ufficio di Job Placement appena possibile. 

Ultimo aggiornamento: 19/08/2020 18:46
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